Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)
Contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - Qualificazione - Scadenza dell'obbligazione principale - Recesso del fideiussore - Effetti - Fattispecie.
Mutuo - estinzione - scadenza del termine e compimento dell'uso In genere.
In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento - il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell’equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro - ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito - ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1818, Cod_Civ_art_1816