Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" – Cass. n. 27619/2020
Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Effetti - Trasformazione della fideiussione tipica in contratto autonomo di garanzia - Diversità della prestazione del garante da quella garantita - Rilevanza - Previsione della solidarietà fideiussoria e del diritto di surroga del garante - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, evidenziando che neppure poteva ritenersi la natura accessoria del contratto in esame per il fatto che fosse stato stipulato prima del riconoscimento nel nostro ordinamento della figura del contratto autonomo di garanzia, avvenuto con la decisione delle SU della S.C. n. 3947 del 2010).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936