Prestazioni che devono essere eseguite dal titolare del permesso – Cass. n. 6584/2021
Fidejussione - limiti - Prestazioni che devono essere eseguite dal titolare del permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura facoltativa della relativa obbligazione - Fondamento - Inadempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione - Possibilità di escutere la polizza fideiussoria prestata dal privato - Esclusione - Fondamento.
L'obbligazione di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, che il titolare del permesso di costruire può assumere ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non è alternativa rispetto a quella di corrispondere la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione prevista dal comma 1 del citato art. 16, ma costituisce un'unica obbligazione, di natura facoltativa, con possibili prestazioni alternative, la prima di "facere" (esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione) e la seconda di "dare" (pagamento di una somma di denaro), idonee entrambe a soddisfare l'interesse dell'ente pubblico creditore. Ne consegue che la mancata esecuzione della prestazione di "facere" o la sua sopravvenuta impossibilità, ove imputabile al debitore, non legittima il Comune ad esperire i mezzi di tutela contro l'inadempimento né, in particolare, ad escutere la polizza fideiussoria che il privato abbia dovuto fornire a garanzia del relativo impegno, atteso che permane l'obbligo del medesimo debitore di adempiere all'altra diversa prestazione di "dare".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6584 del 10/03/2021 (Rv. 660905 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1936