Fidejussione - per obbligazioni future o condizionali - Contratto autonomo di garanzia - Art. 1938 c.c. - Necessità di prevedere l'importo massimo garantito - Obbligazione risarcitoria conseguente all'inadempimento di quella oggetto di garanzia - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1938
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022 (Rv. 663930 - 01)