Eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. - Natura di eccezione propria - Conseguenze in merito alla legittimazione passiva.
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024 (Rv. 670619-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_99, Cod_Proc_Civ_art_100