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Limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736-02)

Decadenza ex art. 1957 c.c. - Deroga pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità.

In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957