Fonti del diritto - efficacia e limiti della legge nel tempo - "ius superveniens" – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016
Art. 11 delle preleggi - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva assunto la data del decesso degli originari assegnatari quale momento cui fare riferimento per l'individuazione della normativa regionale applicabile ai fini del riconoscimento del preteso diritto, escludendo così i nipoti degli assegnatari, già compresi - alla stregua della disciplina previgente - nel novero degli aventi diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016