Criterio sussidiario dell'interpretazione storica e logica
Fonti del diritto - interpretazione degli atti normativi - letterale - esaustività - ricorso al criterio sussidiario dell'interpretazione storica e logica - inammissibilità - fattispecie in tema di interpretazione di norma regolamentare. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24165 del 04/10/2018
>>> Ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenendo inidoneo ad escludere i requisiti reddituali necessari per ottenere un'agevolazione tariffaria per il servizio di mensa scolastica il fatto, previsto da una disposizione di un regolamento comunale, del "possesso, a titolo di proprietà o di utilizzo", da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, di un'autovettura di cilindrata superiore a 2.500 c.c., ha circoscritto il significato della norma assegnando alle parole "proprietà" e "possesso" il senso di appartenenza o godimento individuale esclusivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24165 del 04/10/2018