Fonti del diritto - leggi straniere - in genere - Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni.
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5988 del 28/02/2023 (Rv. 667204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
5988
2023