Utilizzo dei criteri di interpretazione propri dell’ordinamento straniero - Necessità - Rilevanza del formante giurisprudenziale - Condizioni.
Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3448 del 06/02/2024 (Rv. 670090-01)