giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014
Bonifica di siti inquinati nella Regione Campania - Natura di servizio pubblico "ex se" - Esclusione - Attività di raccolta rifiuti meramente strumentale rispetto alla bonifica - Riconduzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 (applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risoluzione (di diritto o giudiziale) del contratto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi per l'attuazione di un piano di bonifica di siti inquinati nella Regione Campania, in quanto l'attività di bonifica non comporta, di per sé, l'espletamento di un pubblico servizio, né la circostanza che essa contempli l'espletamento della raccolta di rifiuti - quando quest'ultima sia prevista quale mero strumento di perseguimento della finalità di bonifica di zone inquinate, in assenza di attività autoritativa di "gestione rifiuti" - è sufficiente a determinare la riconduzione della convenzione contrattuale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv. in legge 14 luglio 2008, n. 123 (applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014