giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1134 del 21/01/2014
Vendita internazionale di cose mobili - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Portata - Rilevanza delle modifiche "ex post" delle modalità esecutive della consegna - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1134 del 21/01/2014
In tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci, come da altri criteri eventualmente previsti dalla legislazione nazionale. Ne consegue che la modificazione "ex post" delle formalità di adempimento dell'obbligazione di consegna (nella specie, giustificata da imprevisti sopravvenuti dopo la conclusione del contratto, tali da imporre al compratore l'onere di organizzare il trasporto delle cose affidandosi ad un vettore), non è idonea a modificare la corretta identificazione del luogo di consegna e, quindi, ad incidere sulla determinazione della giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1134 del 21/01/2014