giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti – corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5805 del 13/03/2014
Deliberazione delle condizioni per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di un Comune - Giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti - Sussistenza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5805 del 13/03/2014
Appartiene alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'impugnazione - nella specie, da parte di un Comune sito nel territorio di una Regione ad autonomia speciale - della deliberazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia accertato la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di quello stesso Comune, senza dare corso all'alternativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale, non ostando a tale conclusione neppure la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza n. 219 del 2013) dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - norma che rendeva direttamente applicabili, nel territorio delle Regioni a statuto speciale, le disposizioni del medesimo d.lgs., qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non fossero stati adottati, dalle stesse, i relativi provvedimenti attuativi - trattandosi di profilo destinato ad influire solo sul merito della decisione da adottarsi da parte del giudice munito di giurisdizione, e non sui criteri di attribuzione di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5805 del 13/03/2014