giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7171 del 26/03/2014
Impiego pubblico contrattualizzato - Procedure concorsuali interne - Riparto di giurisdizione - Criteri - Conferimento dell'incarico annuale di preside scolastico - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7171 del 26/03/2014
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, rientrano nella giurisdizione amministrativa alla stregua dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre a quelli preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro aperti a candidati esterni, i procedimenti concorsuali che, realizzando una novazione oggettiva del rapporto, consentono l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate. Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti le procedure riservate ai dipendenti, dirette a passaggi di qualifica nell'ambito della medesima area funzionale classificata dal contratto collettivo applicabile, e pertanto comportanti l'esercizio di poteri di diritto privato. Ne consegue che la controversia relativa all'esclusione di docenti a tempo indeterminato nelle scuole elementari dalla procedura concorsuale per l'assegnazione degli incarichi di Presidenza negli Istituti Comprensivi e nei Circoli Didattici per l'anno scolastico 2003/2004, avendo ad oggetto l'attribuzione di un incarico temporaneo e, quindi, non l'accesso (definitivo) in aree funzionali o categorie più elevate, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7171 del 26/03/2014