Restituzione di finanziamento o sovvenzione pubblica - Inadempimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione, erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubblica erogazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014