giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10922 del 19/05/2014
Regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Inosservanza del termine ex art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 - Inammissibilità - Decisione assunta in primo grado con rito camerale - Irrilevanza - Fondamento - Richiesta delle parti appellanti - Ininfluenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10922 del 19/05/2014
È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal Consiglio di Stato oltre il termine stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ossia successivamente alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, dovendosi escludere che la scelta, da parte del giudice amministrativo in primo grado, di definire il procedimento con il rito camerale in luogo di quello ordinario sia idonea a determinare il superamento della barriera temporale stabilita dal legislatore, il cui scopo è quello di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, né assumendo rilievo un'eventuale richiesta degli appellanti, che non può influire, ampliandone i limiti, sull'esercizio di un potere officioso. (Nella specie, il TAR, dopo la declinatoria del Tribunale, aveva a sua volta declinato la giurisdizione con sentenza pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., per cui, il Consiglio di Stato, a fronte di una sollecitazione degli appellanti, aveva ritenuto di poter sollevare conflitto di giurisdizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10922 del 19/05/2014