Affermazione della responsabilità erariale - Proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto - Asserita incoerenza tra giudizi - Questione di merito e non di giurisdizione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014
In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. Ne consegue che la dedotta incoerenza tra l'avvenuto proscioglimento in sede penale e l'affermata sussistenza della responsabilità erariale in relazione alla medesima condotta non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11229 del 21/05/2014