Clausola di proroga in atto costitutivo di "trust" - Opponibilità - Limiti - Erede del costituente - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14041 del 20/06/2014
La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un "trust" vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14041 del 20/06/2014