Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo in difetto di tempestiva "traslatio iudicii" - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21951 del 28/10/2015
Il giudice amministrativo non può sollevare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta; in tal caso, egli, investito della stessa domanda, deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro giudice, poichè il decorso del termine di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell'altro.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21951 del 28/10/2015