giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Deposito cauzionale di azioni in favore della P.A. - A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dalla legge regionale (legge della Regione Sardegna n. 10 del 1957) autorizzante l'emissione di azioni al portatore - Pretesa dell'Amministrazione di incamerare le azioni depositate in cauzione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Una volta depositate, in favore dell'Amministrazione, azioni a titolo di cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal privato nei confronti della stessa P.A., in conformità a quanto contemplato dalla normativa regionale (nella specie, la legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, relativa alla facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde) che ad un simile onere condiziona l'autorizzazione (nel regime anteriore alla legge statale sulla obbligatorietà del regime di nominatività dei titoli azionari) ad emettere titoli al portatore, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla controversia concernente la legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente della Giunta regionale, del diritto di incamerare la cauzione. Difatti, il diritto soggettivo del privato sulle azioni depositate in cauzione non è suscettibile di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento con cui la P.A. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito cauzionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006