giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2448 del 06/02/2006
Instaurazione di un giudizio cautelare "ante causam" - Mancata proposizione di eccezione di difetto di giurisdizione da parte del convenuto - Effetti - Tacita accettazione della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di merito - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2448 del 06/02/2006
Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la mancata proposizione, da parte del convenuto, della eccezione di carenza di giurisdizione nella fase del procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc. civ.) non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano quanto al diverso ed autonomo giudizio di merito che segua quello cautelare, e non preclude, pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso, nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2448 del 06/02/2006
Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_700