giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 601 del 14/01/2005
Privatizzazione del pubblico impiego - Controversie - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Pretese retributive - Periodo di maturazione delle stesse - Rilevanza - Date degli atti di gestione del rapporto - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 601 del 14/01/2005
In tema di impiego pubblico privatizzato, il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa va individuato, alla luce dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, sicché, quando essa abbia ad oggetto spettanze retributive, rileva il periodo di maturazione delle stesse, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa: il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente infatti di accedere alla tutela giurisdizionale indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 601 del 14/01/2005