giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010
Regione Calabria - Contributi in favore degli esercenti i servizi di trasporto locale - Procedimento previsto dalle leggi regionali n. 7 del 1982 e n. 12 del 1997 - Atti regionali di determinazione del contributo - Natura meramente ricognitiva dei presupposti della erogazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversia sulla spettanza dei contributi - Giurisdizione dell'AGO - Devoluzione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010
In tema di giurisdizione nelle controversie relative a contributi a concessionari di pubblico servizio di trasporto operanti nella Regione Calabria, sia nella disciplina di cui all'art. 5 della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7 (abrogata a far data dal 1 gennaio 2000, dall'art. 7-bis, comma 6, della legge reg. 28 agosto 2000, n. 14), come modificato dall'art. 5 della legge reg. 11 luglio 1983, n. 22, basata sul criterio del "disavanzo standardizzato", cioè riferito a criteri "forfetari" e predeterminati per tutte le imprese, che in quella di cui all'art. 5, comma 6, della legge reg. 17 ottobre 1997, n. 12, fondata sul criterio del "disavanzo effettivo", cioè sullo scrutinio dei costi e ricavi effettivi per ciascun beneficiario, gli atti con cui la Regione provvede alla determinazione del contributo non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice va qualificata come diritto soggettivo all'applicazione di criteri tecnici legali e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010