giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015
Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Limiti - Pretestuoso coinvolgimento di un convenuto - Indagine
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, che va escluso nell'ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'impugnazione del licenziamento proposta nei confronti dell'armatore e del cessionario ex art. 2112 cod. civ. da parte di comandante di nave battente bandiera straniera e stabilmente ormeggiata all'estero, attesa la palese estraneità del raccomandatario italiano, pur evocato in giudizio, senza che assumesse rilievo, a tal fine, la proposizione di ulteriori domande, inerenti pretese retributive, fondate su diversa "causa petendi").
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015