Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013