Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - "petitum" sostanziale – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10375 del 08/05/2007
Contenuto - Ammissibilità di una azione contro la PA - Questione di merito - Esame - Successivamente alla questione di giurisdizione - Azione possessoria - Natura della situazione sostanziale dedotta - Decisione sulla giurisdizione - Proponibilità dell'azione nei confronti della P.A. - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali si individua nel c.d. "petitum" sostanziale, che si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito ed in una valorizzazione della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela, mentre il tema dell'ammissibilità di una determinata azione nei confronti della P.A. appartiene al merito della controversia, venendo in considerazione solo allorquando sia positivamente risolta la questione della giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, proposta azione possessoria, il giudice ordinario deve pregiudizialmente accertare la consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio e, qualora riscontri che oggetto della tutela richiesta non è una situazione possessoria ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, deve dichiarare il difetto di giurisdizione, senza porsi il problema della proponibilità di quel tipo di tutela nei confronti della P.A..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10375 del 08/05/2007