Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - diritti soggettivi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7578 del 31/03/2006
Esecuzione forzata di sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti - Esecuzione contro la P. A. - Competenza del giudice ordinario - Fondamento - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia e che quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della P.A., ancorché pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta una controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, rimessa alla competenza del giudice ordinario. Né rileva che sia anche possibile la proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che il creditore può alternativamente esperire. Pertanto è inammissibile la censura sulla giurisdizione sollevata avverso la decisione con la quale il giudice d'appello dell'opposizione a precetto abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'esecuzione di sentenza della Corte dei Conti, in quanto la questione controversa attiene al valore di titolo esecutivo della decisione resa dal giudice speciale e quindi a questione di merito, ancorché erroneamente qualificata con riferimento alla giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7578 del 31/03/2006