Duplicità di ricorsi proposti in tempi diversi - Affermazione della giurisdizione in accoglimento del primo ricorso - "Ne bis in idem" - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso esaminato per secondo.
Ove in relazione alla stessa controversia siano state presentati in tempi diversi due ricorsi contenenti istanza per regolamento preventivo di giurisdizione e uno dei due sia stato definito con pronunzia della Corte di cassazione, il ricorso esaminato per secondo deve essere dichiarato improcedibile, poichè si applica in tal caso il principio "ne bis in idem", affermato dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8527 del 05/04/2007