Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Litispendenza internazionale - Presupposti - Identità della causa - Nozione - Identità dei risultati pratici delle domande - Corte di Cassazione Sez. U, Sent
Fondamento - Conseguenze - Identità di "petitum" immediato e di "causa petendi" - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso il decreto di sospensione del giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento motivato dall'anteriore pendenza in Brasile di un giudizio tra i genitori sull'affidamento del minore).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012