Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9358 del 20/04/2007
Oneri di urbanizzazione - Quantificazione - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Rivalsa del fideiussore che ha pagato il debito per oneri di urbanizzazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Eccezione di erronea determinazione degli oneri - Irrilevanza.
Mentre la domanda avente ad oggetto la quantificazione degli oneri di urbanizzazione proposta contro il Comune rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda di regresso avanzata dal fideiussore dopo aver pagato il debito garantito relativo agli oneri di urbanizzazione; data la reciproca autonomia dell'obbligazione principale e di quella di garanzia, l'eccezione di erroneo pagamento superiore al dovuto opposta dal garantito non rileva ai fini dell'attrazione dell'intera questione dedotta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9358 del 20/04/2007