Conflitto reale negativo di giurisdizione - Configurabilità - Presupposti - Denunciabilità alle Sezioni Unite della Suprema Corte - Forma e termini - Individuazione - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce - Irrilevanza.
Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006