Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11089 del 15/05/2006
Commercio sulle aree pubbliche - Canone di posteggio - Domanda di restituzione di somme indebitamente pagate - Controversia in materia di servizi pubblici - Configurabilità - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
In tema di commercio sulle aree pubbliche, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi la controversia avente ad oggetto la restituzione di somme pagate a titolo di canone di posteggio, ai sensi dell'abrogato art. 3, comma dodicesimo, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nella quale non venga in discussione l'atto con cui il gestore del pubblico servizio mercatale (comune o concessionario) concede al singolo ambulante il diritto di utilizzare una certa area per collocarvi le attrezzature di vendita, ma esclusivamente l'ammontare dei canoni. La fattispecie non è infatti riconducibile all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non avendo ad oggetto la gestione di un pubblico servizio, ma l'uso di un'area, e non essendo comunque in discussione l'interesse legittimo all'utilizzazione della stessa, ma il diritto dell'utente alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11089 del 15/05/2006