Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9034 del 18/04/2014
Lavoratore dipendente di ambasciata di Stato estero - Azione di reintegra - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento - Principio dell'immunità ristretta - Derogabilità convenzionale - Esclusione - Art. 11 della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013 - Parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - Art. 11, par. 2, lett. f) della citata Convenzione - Portata.
In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri, la domanda intesa ad ottenere la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, per cui, in applicazione del principio dell'immunità ristretta, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi escludere che le parti possano, in via convenzionale, derogare al suddetto principio. Né è ammissibile una diversa soluzione in relazione ai principi sanciti dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n. 5 - i quali, pur non essendo la Convenzione applicabile "ratione temporis", costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - atteso che, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. c), della citata Convenzione, sussiste l'immunità giurisdizionale ove l'azione abbia ad oggetto, tra l'altro, "il reinserimento" di un lavoratore, senza che possa essere invocato il disposto del successivo art. 11, par. 2, lett. f), che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9034 del 18/04/2014