Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11826 del 16/05/2013
Contenuto del ricorso - Motivi specifici - Limiti - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11826 del 16/05/2013