Straniero (giurisdizione sullo) - immunità dalla giurisdizione civile dello stato straniero – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4284 del 21/02/2013
Attività "iure imperii" lesive di valori fondamentali della persona e crimini contro l'umanità - Operatività dell'immunità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività "iure imperii" lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati. (Nella specie, le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012 - la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013, sopravvenuta tra la decisione ed il deposito della sentenza - che aveva disatteso il pregresso orientamento delle medesime Sezioni Unite).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4284 del 21/02/2013