Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008
Art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Assenza di impugnazione pregiudiziale del provvedimento illegittimo - Domanda risarcitoria autonoma del privato dinanzi al giudice amministrativo - Ammissibilità - Termine di decadenza per l'azione di annullamento - Applicabilità alla domanda risarcitoria - Esclusione - Conseguenze in caso di decisione in senso diverso del giudice amministrativo - Sindacabilità da parte delle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione - Rifiuto della giurisdizione - Sussistenza.
Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio subito (principio di diritto enunciato dalle S.U. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008