Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008
Domanda di indennizzo per arricchimento senza causa - Legge applicabile - Sussistenza delle condizioni determinanti la giurisdizione del giudice italiano - Onere probatorio a carico dell'attore - Criteri.
In tema di domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta nei confronti di uno straniero - fermo restando che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 218 del 1995, si applica la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione - la prova dell'esistenza delle condizioni per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano incombe sull'attore, che ha l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 44 del 2001, che la società convenuta ha in Italia la sede statutaria o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale ovvero, ai sensi dell'art. 3, un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; né sono applicabili i criteri previsti dall'art. 5 del citato regolamento, che riguardano la materia contrattuale, alla quale, in difetto di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, non è riconducibile la domanda ex art. 2041 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008