Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo)- Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5978 del 15/03/2007
Art. 6 Convenzione di Bruxelles - Portata - Azione di garanzia nei confronti dello straniero - Presupposti - Garanzia impropria - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, il criterio di cui all'art. 6, numero 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - si applica solo in caso di garanzia propria, ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle azioni di garanzia impropria esperite, nell'ambito di una causa di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del vettore per perdita di un carico in un incendio in un "terminal" ferroviario belga, dal convenuto nei confronti del gestore del "terminal" e da questo nei confronti della proprietaria del "terminal", trattandosi di responsabilità avente titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5978 del 15/03/2007