Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7035 del 28/03/2006
Prove costituende - Loro necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento - Inammissibilità - Condizioni - Tempestiva richiesta istruttoria.
In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi nelle quali l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza di regolamento ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto del regolamento preventivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7035 del 28/03/2006