Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - "ius superveniens" – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
Risarcimento danni da occupazione appropriativa - Domanda proposta al giudice amministrativo nella vigenza dell'originario art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Declaratoria di incostituzionalità per effetto della sentenza della n. 281 del 2004 - Successiva conferma della giurisdizione amministrativa ex art. 7 della legge n. 205 del 2000 - "Perpetuatio iurisdictionis" in favore del giudice amministrativo - Fondamento.
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso. Pertanto, nel caso in cui il giudice amministrativo sia stato adito con domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa allorché (nella specie, nel luglio 2000), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, apparentemente era fornito di giurisdizione esclusiva, venuta meno con effetto retroattivo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34), la sua giurisdizione esclusiva dev'essere confermata, per essergli stata, in pendenza del giudizio, nuovamente attribuita, a seguito della sostituzione del citato art. 34 operata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, essendo stato dotato dalla nuova legge, al momento della pronuncia, del potere di decidere sulla domanda.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009