Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005
Lavoro pubblico privatizzato - Atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Natura - Atti presupposti rispetto agli atti di gestione del rapporto di lavoro - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Incidenza riflessa sugli atti di gestione di diritto privato concernenti i dipendenti - Rilevanza al fine della attribuzione della giurisdizione all'AGO - Esclusione - Sussistenza dell'interesse al ricorso - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Fattispecie in tema di impugnazione, da parte di organizzazioni sindacali, di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale.
In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le controversie concernenti (secondo il criterio del cosiddetto "petitum sostanziale" in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma primo, dello stesso decreto - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno risolte dal giudice munito di giurisdizione.(Sulla base del suddetto principio la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di organizzazioni sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge reg. n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005