Controversia tra privati - Ammissibilità - Condizioni.
Il regolamento preventivo è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5407 del 08/03/2011