Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23217 del 14/10/2013
Decreto del tribunale che, affermata la propria giurisdizione, dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo di società con sede trasferita all'estero e disponga il prosieguo del procedimento prefallimentare - Ricorso per cassazione contro la prima statuizione e regolamento di giurisdizione con riguardo alla seconda - Proposizione con il medesimo atto - Ammissibilità - Trattazione in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio - Irrilevanza - Fondamento.
La proposizione, con il medesimo atto, del ricorso per cassazione e del regolamento di giurisdizione avverso le statuizioni contenute nel decreto del tribunale che, affermata la propria giurisdizione dichiari inammissibile la domanda di concordato preventivo formulata da una società con sede trasferita all'estero e, contestualmente, disponga il prosieguo del procedimento prefallimentare, non giustifica, di per sé, l'irricevibilità del regolamento, sempre che il contenuto e la forma di quell'atto non si discostino, quanto alla corrispondente istanza, dal paradigma legale; né rileva, una volta avvenuta la comunicazione alle parti delle conclusioni scritte del P.M., che il relativo procedimento, invece di svolgersi nelle forme del rito camerale, sia stato trattato in pubblica udienza, non essendo così compromessi in alcun modo il diritto di difesa, né l'esigenza di ordinata e celere trattazione degli affari giudiziari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23217 del 14/10/2013