Intervento "amicus curiae" - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio per cassazione non contempla la figura dell'"amicus curiae", né in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce un procedimento meramente strumentale ed incidentale, è consentito l'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello in cui l'istanza di regolamento è stata presentata, e nel quale la pronuncia regolatrice della Corte avrà mero valore di precedente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di una associazione sindacale, già intervenuta "ad adiuvandum" in un giudizio di merito analogo, ma tra parti diverse).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 31/05/2016