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giurisdizione civile - giurisdizione in generale - in genere - derogabilità

derogabilità per motivi di connessione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013

 

Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.