Fermo amministrativo derivato da cartella di pagamento afferente spese processuali - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Ragioni
La giurisdizione sulla controversia nascente dall'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, cui sia sottesa una pretesa creditoria per "spese processuali", appartiene al giudice ordinario, attesa la natura non tributaria di un siffatto credito ed il carattere di misura puramente afflittiva del fermo suddetto, alternativa all'esecuzione forzata e volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della menzionata pretesa soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 959 del 17/01/2017