Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25316 del 12/12/2016
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Giurisdizione tributaria - Delimitazione - Controversia relativa alla variazione catastale attuativa di delimitazione di arenili e del demanio marittimo - Giurisdizione del giudice ordinario – Ragioni
La disposizione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le liti concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, attiene strettamente alla materia tributaria, spettando, invece, al giudice ordinario le controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale, come nel caso di specie, trattandosi di variazione, operate dall’Amministrazione al fine dell’accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25316 del 12/12/2016