Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24624 del 01/12/2016 - Bis
Regolamento preventivo di giurisdizione in controversia concernente la richiesta di annullamento del d.P.R. di indizione di referendum di cui all'art. 138 Cost. - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza – Ragioni.
Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso di controversia concernente la richiesta di annullamento del d.P.R. di indizione del referendum ex 138 Cost., impugnato nella sola parte in cui recepisce l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che ha stabilito il quesito da sottoporre alla consultazione popolare, è inammissibile, atteso che la circostanza che quel d.P.R. concluda un procedimento composto di varie fasi non vale ad attribuirgli natura amministrativa, investendo un'attività procedimentalizzata e vincolata, volta alla realizzazione della verifica referendaria, indispensabile per l'ultimazione del processo di revisione costituzionale, in cui l'opera dei poteri dello Stato è connessa ed interdipendente, e che sfugge, quanto all’operato dell’Ufficio suddetto, alla qualificazione di attività amministrativa, soggetta, in quanto tale, al controllo giurisdizionale tanto del giudice amministrativo che del giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24624 del 01/12/2016 - Bis