Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti – Sez. U, Ordinanza n. 14792 del 19/07/2016
Azione revocatoria - Legittimazione del P.G. contabile e della P.A. - Rispettiva giurisdizione del giudice contabile e di quello ordinario - Limiti - Coordinamento tra le due azioni - Accertamento interno alle rispettive giurisdizioni.
In tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorchè sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa.
Sez. U, Ordinanza n. 14792 del 19/07/2016