Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere – Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013
Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Valutazione dell'insussistenza di un intento abusivo - Necessità - Contenuto - Indagine sulla non estraneità dei convenuti alla pretesa - Fattispecie in tema di danni da contratto di invetimento.
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ne ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, che va escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C., ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia risarcitoria, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, intrapresa dall'attore nei confronti di più soggetti, uno dei quali certamente residente in Italia, sull'assunto di essere rimasto vittima di una truffa internazionale perpetrata ai suoi danni attraverso un'operazione finanziaria, rivelatasi priva di qualsivoglia prospettiva di rendimento).
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013